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Cilento - DOC
Queste pagine si occupano dei prodotti agroalimentari made in Italy e ai loro derivati, e sono divise in singoli Blog (uno per ognuno di essi, ne sono già presenti 5.995).
Questo Blog è dedicato a: Cilento - DOC (Vini).
Scheda Tecnica Vino
Il Vino Cilento ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Contrallata con il DPR 03.05.1989 G.U. 256 del 02.11.1989
Modificato con DM 28.02.1995 G.U. 62 - 15.03.1995
Modificato con D.M. 01.08.2008 G.U. 198 - 25.08.2008
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Zona di produzione:
La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno:
Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioì Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.
Caratteristiche del Vino:
I vini DOC “Cilento” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Cilento” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: delicato, asciutto;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Cilento” rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Cilento” bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Cilento” Aglianico:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Cilento” Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore:secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E facoltà del ministero dell’Agricoltura e del le Foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Il vino DOC “Cilento”, Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni , di cui due in botte, a partire dal 1 gennaio successivo alla vendemmia, può portare sull’etichetta la qualificazione “riserva”.
Vitigni:
Il vino DOC “Cilento” rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Aglianico: 60-75%;
Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno presenti fino a un massimo del 25%.
Il vino DOC “Cilento” rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese: 70-80%;
Aglianico: 10-15%;
Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 10%.
Il vino DOC “Cilento” bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Fiano: 60-65%;
Trebbiano toscano: 20-30%;
Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 10%.
Il vino DOC “Cilento” Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Il vino DOC “Cilento” Fiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Fiano per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.